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Ricorso sull’ipoteca anche dopo il preavviso

Cassazione. Impugnazione senza la precedente opposizione

L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata anche se in precedenza non è stato presentato ricorso contro la comunicazione di preavviso della misura cautelare. Quest’ultima, infatti, non rientra esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili nel contenzioso tributario, con la conseguenza che la sua opposizione ha natura facoltativa e non preclusiva dell’eventuale successivo ricorso contro l’ipoteca. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l’ordinanza 26129/2017 depositata ieri. L’iter processuale Un contribuente ha impugnato contro l’agente della riscossione l’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. La commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. La Ctr a cui si è appellato il contribuente ha confermato la decisione osservando che, in realtà, il ricorso introduttivo si doveva considerare inammissibile in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare precedentemente il preavviso della medesima ipoteca trattandosi di atto autonomamente ricorribile. Non avendo proceduto in tal senso il ricorso contro la successiva ipoteca si doveva ritenere inammissibile. Il contribuente si è rivolto così in Cassazione che invece ha accolto l’impugnazione. La decisione In particolare, secondo i giudici di legittimità, nel contenzioso tributario l’impugnazione da parte del contribuente di un atto, che ha natura impositiva, non espressamente indicato nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 rappresenta una facoltà e non un onere. Il mancato esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità di impugnazione dell’atto successivo. Di conseguenza la decisione della Ctr è er­ rata perché ha sostenuto la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale atto sicuramente deve essere emesso e quindi sotto il profilo procedurale ha natura obbligatoria, ma non rientra nell’elenco contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992. Quindi la sua impugnazione rappresenta una mera facoltà per il contribuente e, nel caso in cui non venga esercitata, non può costituire una preclusione per la presentazione del ricorso contro la successiva ipoteca, che quindi deve ritenersi pienamente legittimo.In sintesi

01 L’INDICAZIONE Gli atti impugnabili nel contenzioso tributario sono indicati nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 02 LA GIURISPRUDENZA Secondo ormai un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, tale elencazione è “aperta” nel senso che sono suscettibili di essere opposti anche altri atti che comunque presentano natura impositiva. Si tratta però di una facoltà e non di un obbligo

  • minervini
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