NewsRicorso sull’ipoteca anche dopo il preavviso6 Novembre 2017News / Senza categoriaCassazione. Impugnazione senza la precedente opposizione L’iscrizione ipotecaria può essere impugnata anche se in precedenza non è stato presentato ricorso contro la comunicazione di preavviso della misura cautelare. Quest’ultima, infatti, non rientra esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili nel contenzioso tributario, con la conseguenza che la sua opposizione ha natura facoltativa e non preclusiva dell’eventuale successivo ricorso contro l’ipoteca. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l’ordinanza 26129/2017 depositata ieri. L’iter processuale Un contribuente ha impugnato contro l’agente della riscossione l’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. La commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. La Ctr a cui si è appellato il contribuente ha confermato la decisione osservando che, in realtà, il ricorso introduttivo si doveva considerare inammissibile in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare precedentemente il preavviso della medesima ipoteca trattandosi di atto autonomamente ricorribile. Non avendo proceduto in tal senso il ricorso contro la successiva ipoteca si doveva ritenere inammissibile. Il contribuente si è rivolto così in Cassazione che invece ha accolto l’impugnazione. La decisione In particolare, secondo i giudici di legittimità, nel contenzioso tributario l’impugnazione da parte del contribuente di un atto, che ha natura impositiva, non espressamente indicato nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 rappresenta una facoltà e non un onere. Il mancato esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità di impugnazione dell’atto successivo. Di conseguenza la decisione della Ctr è er rata perché ha sostenuto la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale atto sicuramente deve essere emesso e quindi sotto il profilo procedurale ha natura obbligatoria, ma non rientra nell’elenco contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992. Quindi la sua impugnazione rappresenta una mera facoltà per il contribuente e, nel caso in cui non venga esercitata, non può costituire una preclusione per la presentazione del ricorso contro la successiva ipoteca, che quindi deve ritenersi pienamente legittimo.In sintesi 01 L’INDICAZIONE Gli atti impugnabili nel contenzioso tributario sono indicati nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 02 LA GIURISPRUDENZA Secondo ormai un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, tale elencazione è “aperta” nel senso che sono suscettibili di essere opposti anche altri atti che comunque presentano natura impositiva. Si tratta però di una facoltà e non di un obbligo... Intercettazioni, via libera ma è scontro6 Novembre 2017News / Senza categoriaIl sì alla riforma. Il premier: stop agli abusi, salvo il diritto di cronaca. Forza Italia: quel testo è ridicolo ROMA Le intercettazioni servono a perseguire dei reati, non a svelare la sfera privata delle persone. È uno dei principi del decreto legislativo varato dal Consiglio dei ministri. «Non limitiamo l’uso delle intercettazioni ma ne contrastiamo l’abuso. Sono uno strumento fondamentale per le indagini ma è evidente che in questi anni ci sono stati frequenti abusi», ha commentato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo l’approvazione. Secondo il capo del governo quella che l’esecutivo si avvia ad introdurre, dopo un parere consultivo delle Camere, è una «disciplina più stringente» dello strumento, ma «senza ledere il diritto di cronaca, fissando una serie di meccanismi che rendano sempre più difficili gli abusi, soprattutto per la riservatezza di persone non coinvolte nelle indagini, una soluzione giusta ed equilibrata».Una riforma delle intercettazioni era stata chiesta più volte negli anni da Forza Italia, ma il provvedimento varato dal Cdm non soddisfa il partito di Silvio Berlusconi. Il deputato Francesco Paolo Sisto parla di «riforma semplicemente ridicola» con «un solo, gravissimo effetto: penalizzare l’esercizio dei diritti della difesa, con complicazioni procedimentali che rendono pressoché impossibile il contraddittorio su quanto intercettato, il governo ha a cuore solo gli interessi delle Procure». Anche l’ex ministro Enrico Costa la pensa così: «Sulle intercettazioni la montagna ha partorito un topolino. Il provvedimento non impedirà che le intercettazioni vengano usate a fini di gossip, e trasuda sfiducia verso l’avvocatura». Di segno opposto la lettura del movimento di Grillo: «Orlando, Gentiloni e il Pd hanno coronato il sogno dei Berlusconi facendo la riforma delle intercettazioni telefoniche, quella riforma che servirà a limitare l’utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura», è la sintesi di Luigi Di Maio. Per chiarire il senso del decreto legislativo il Guardasigilli Andrea Orlando ha spiegato alcuni tratti salienti della riforma: per alcuni versi disporre le intercettazioni sarà più facile, ma si dovrà «togliere ciò che non è penalmente rilevante dall’insieme delle intercettazioni che vengono utilizzate per il procedimento», e si prevede l’istituzione di «un archivio riservato, dove finiscono tutte le intercettazioni che non sono rilevanti dal punto di vista penale e ci sono una serie di previsioni puntuali che rafforzano il diritto della difesa». Inoltre «ci sono norme che vedono una più forte individuazione della responsabilità nella custodia delle intercettazioni». Il capo della Procura sarà infatti responsabile della custodia e dell’archivio. Maurizio Lupi racconta il punto di vista di Ap, l’altra costola della maggioranza: «Si tratta di un buon punto di partenza, per il quale Ap in commissione Giustizia si è sempre battuta. Sono prevedibili le grida al bavaglio che non esiste, piuttosto, con questo provvedimento ci avviciniamo con grave ritardo alla civiltà giuridica di quei Paesi dove le indagini coperte da segreto istruttorio restano tali, perché sono fatte per ricercare i colpevoli dei reati, non per fornire materiali scandalistici ai media»....